La UAI-TCS, per favorire l’ingresso dei giovani nel modo del lavoro e riqualificare i meno giovani, utilizza uno degli strumenti di politiche attive chiamati tirocini, detta politica può essere a totale carico dell’azienda oppure cofinanziata dalle singole Regioni.
La politica su menzionata è finalizzata ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi far acquisire la conoscenza diretta del mondo del lavoro oppure di altre attività.
L’agenzia per il lavoro si occupa prevalentemente della selezione del personale, di intermediare tra le esigenze aziendali e dei lavoratori e di favorire la ricollocazione nel mondo del lavoro mediate tutte le politiche messe a disposizione dal Governo Nazionale, Regionale in collaborazione con la Comunità Europea.
L’agenzia è un soggetto abilitato per tutte quelle politiche che servono ad assistere i giovani per la creazione di nuove imprese, e per le imprese ad avviare i giovani nel mondo del lavoro, per il tramite dei tirocini, dei bonus occupazionali per assunzioni e quant’ altro possa servire per creare occupazione.
AGENZIA PER IL LAVORO “ A.P.L.”


OTTIMIZZIAMO I PROCESSI AZIENDALI DELLE P.M.I
TIROCINIO
Il tirocinio è un periodo di formazione on the job presso un’azienda o un ente. Non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di una misura finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
L’inserimento di tirocinanti è consentito alle aziende di tutte le dimensioni, comprese quelle che non occupano alcun lavoratore dipendente.
Anzi, proprio i piccoli imprenditori, che talvolta sono spaventati dalla gestione di dipendenti, paghe e contributi, possono trovare nel tirocinio un utile strumento per iniziare a far crescere la propria azienda.
Vantaggi per le aziende:
- Semplici. Attivare un tirocinio con lo Sportello Tirocini Formativi UPWARD facile e immediato grazie alla consulenza normativa e procedurale effettuata in sede o on line dai consulenti del lavoro responsabili dello sportello.
- Rapidi. Tutto il processo si svolge con immediatezza e senza l’ausilio di ulteriori intermediari.
- Economici. I costi del compenso per la consulenza normativa e procedurale sono contenuti e comprendono l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile del tirocinante. Zero Costi contributivi a carico dell’azienda, per tutto il periodo di Tirocinio.
- Garantiti. La valutazione del progetto di tirocinio garantita dalla UAI, mette al riparo da qualsiasi problematica connessa all’attivazione dei tirocini.
CONTRATTAZIONE E WALFARE AZIENDALE
La UAI-TCS firmataria dei contratti collettivi nazionali di settore, sostiene che i contratti territoriali o aziendali di II° livello siano la base per la crescita aziendale e di conseguenza lo strumento ideale per l’incremento occupazionale.
Il contratto aziendale di II° livello è una contrattazione siglata tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che permette di derogare ai CCNL.
La contrattazione di II° livello è alla base del welfare aziendale che permette ulteriori risparmi fiscali e previdenziali per le aziende, nonché dei benefici diretti ai lavoratori.
A partire dal 2016 (L. 208/2015, commi dal 182 al 190) alcune importanti novità: aumenta il numero di servizi che possono essere contrattualizzati con i sindacati e detassati. Ampliate le tipologie di servizi per la famiglia, dall’infanzia, alla terza età e la non autosufficienza (art. 51 TUIR comma 2 lett. f-bis ed f-ter).
Dal 2017 i premi di risultato convertiti in Welfare Aziendale, su scelta del dipendente, potranno essere completamente detassati fi no all’importo massimo di 3.000 euro. Le opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti per le fi nalità di cui all’art. 100 del TUIR, come istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa se previsti contrattualmente. Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 51 del TUIR, è inoltre consentito erogare ai dipendenti prestazioni di welfare mediante voucher nominali sia cartacei che digitali.
Con la Legge di bilancio 2018 anche il Trasponto Pubblico Locale entra a far parte del welfare. Abbonamenti per il trasporto locale, ragionale, interregionale possono essere interamente rimborsati per il dipendente e dei familiari a carico. art. 51 comma 2 lettera d-bis del Testo Unico.
APPRENDISTATO
La politica su menzionata è finalizzata ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di lavoro e formazione in un ambiente produttivo.
Il contratto di apprendistato si caratterizza in tre distinte tipologie di rapporto, ognuna con caratteristiche diverse, vediamole nel dettaglio che la legge (articolo 41 comma 1 Dlgs 81/2015) definisce il contratto di apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La sua funzione è quella di adeguare la professionalità del lavoratore alle esigenze del mercato del lavoro oltre a favorire l’occupazione delle giovani generazioni.
Non a caso, il datore è tenuto ad erogare oltre alla retribuzione anche (direttamente o grazie a soggetti terzi) la formazione necessaria per conseguire:
• Un titolo di studio;
• La professionalità e le competenze necessarie per lo svolgimento di un determinato mestiere;
• Esperienze utili per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione.
Per ognuno di questi tre obiettivi è prevista una distinta tipologia di apprendistato:
• per la qualifica e il diploma professionale;
• professionalizzante;
• di alta formazione e ricerca.
A seconda del contratto instaurato si applicano regole diverse che riguardano:
• Caratteristiche dell’apprendista;
• Regolamentazione degli aspetti formativi;
• Durata del contratto.
Senza dimenticare che tutte e tre le tipologie di apprendistato hanno in comune l’essere un contratto a tempo indeterminato, da intendersi come tutela rafforzata nel corso del rapporto rispetto ai comportamenti del datore.
Infatti, durante il periodo di apprendistato l’azienda può licenziare solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
Anche se è definito contratto a tempo indeterminato, ogni tipologia di apprendistato ha una data di scadenza, raggiunta la quale dipendente e azienda possono recedere liberamente senza alcuna motivazione.
In caso contrario, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale accanto alla formazione svolta in azienda si affianca quella realizzata dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
I contenuti formativi del rapporto sono disciplinati da regioni e province autonome, ognuna con autonomo provvedimento. In assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del Lavoro con propri decreti.
Per attivare l’apprendistato, il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto. Il protocollo stabilisce la durata e il contenuto della formazione da realizzarsi in azienda.
La formazione esterna è invece impartita dall’istituzione formativa cui lo studente è iscritto e non può essere superiore:
• Al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno;
• Al 50% per il terzo e il quarto anno e per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Durata minima
Come in tutte le altre tipologie, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non può avere durata inferiore a 6 mesi. Il limite massimo invece varia a seconda della qualifica o del titolo da conseguire:
• Nei contratti per qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione seconda superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore la durata massima è 3 anni (4 in caso di diploma quadriennale regionale), con possibile proroga di un anno;
• Relativamente ai contratti per l’acquisizione oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore di ulteriori competenze tecnico – professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, la durata massima è 4 anni (per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato la durata massima è invece 2 anni).
Al termine del rapporto, lo stesso può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.
Può essere assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale chi ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
La formazione realizzata dal datore e svolta in azienda è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna al luogo di lavoro, disciplinata da regioni e province autonome (sentite le parti sociali).
Leggi anche: Apprendistato e mancata formazione per assenza dell’apprendista
La durata dell’offerta formativa pubblica è determinata in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
• 120 ore per chi non ha alcun titolo di studio, è in possesso di licenza elementare ovvero della licenza di scuola secondaria di primo grado;
•80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
• 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.
La durata minima e massima è fissata dagli accordi interconfederali e dai CCNL ma in ogni caso non può eccedere i:
• 3 anni nella generalità dei casi;
• 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dai contratti collettivi.
L’apprendistato professionalizzante può essere attivato con giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. A prescindere dall’età, possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione o in mobilità.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
La formazione a carico del datore è definita con apposito protocollo che lo stesso deve sottoscrivere con l’istituzione cui lo studente è iscritto ovvero con l’ente di ricerca.
Il rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere concluso con soggetti di età compresa trai i 18 e i 29 anni.
TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO: LE CARATTERISTICHE COMUNI
• Il contratto di apprendistato deve riportare anche in forma sintetica il piano formativo individuale, documento in cui sono racchiusi i contenuti della formazione;
• A livello retributivo, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello attribuito dal CCNL alla mansione cui il rapporto è finalizzato;
• Divieto di retribuire l’apprendista a cottimo;
• Obbligo di individuare un tutor aziendale;
• Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il datore è esonerato dal retribuire le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa (per quelle a carico dell’azienda invece è riconosciuto il 10% della retribuzione che sarebbe dovuta);
• Agli apprendisti maggiorenni si applicano le stesse norme in materia di orario di lavoro applicate ai lavoratori subordinati (per gli apprendisti minorenni invece massimo 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali di lavoro oltre al divieto di lavoro notturno tra le 22 e le 6).