Prevede per tutti i lavoratori dei trattamenti migliorativi, e per l’azienda un risparmio di tasse e contributi.
A seguito della emanazione del Jobs Act e della entrata in vigore, in particolare, del decreto attuativo n. 81/2015, il contratto aziendale ha assunto un’importanze centrale nel complesso sistema delle relazioni industriali e della gestione dell’impresa.
Difatti, laddove non sia menzionata una esplicita “riserva” a favore del Ccnl, il contratto aziendale può essere utilizzato per stabilire una disciplina di dettaglio, “cucita” sulle specifiche esigenze dell’azienda.
Sono numerose le possibilità di intervento del contratto collettivo aziendale previste. Tra queste si indicano, principalmente:
– La possibilità, a determinate condizioni, di intervenire sull’assegnazione di mansioni inferiori al lavoratore, sempre nell’ambito della stessa categoria;
– La possibilità di pattuire, per iscritto, nel caso di rapporto a tempo parziale, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, o relative alla variazione in aumento della sua durata, o di chiedere, entro i limiti dell’orario normale, prestazioni supplementari, cioè svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi
– La possibilità, in casi specifici, di utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
– La possibilità di derogare al limite di utilizzo di lavoro somministrato.
– La possibilità di rimodulare dell’orario di lavoro;
– La gestione impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie;
Restano escluse per legge dalla contrattazione aziendale e devono fare riferimento alla contrattazione collettiva e alla normativa in vigore tutto ciò che riguarda il licenziamento:
La validità di tali accordi è subordinata alla stipulazione da parte delle competenti rappresentanze sindacali dei Datori di lavoro che dei lavoratori.
Data la complessità della materia le aziende possono avvalersi del supporto del proprio consulente del lavoro.